Cenni sull'organo

         Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è la Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino. Allo stesso sono pertanto attribuite le funzioni proprie di una Corte Costituzionale, accanto ad altre funzioni del tutto particolari - alcune delle quali transitorie ed eserciate dai membri del Collegio in forma monocratica.

           Il Collegio Garante è stato istituito con la Legge di Revisione Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36 e più precisamente con l’articolo 7 della stessa che è andato a modificare l’articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese.

          Tale norma ha impresso, quindi, carattere giurisdizionale al sindacato di costituzionalità sino allora attribuito dall’articolo 16, secondo comma, della Dichiarazione dei Diritti, allo stesso Consiglio Grande e Generale.

           Tale soluzione, nel corso del tempo, aveva infatti mostrato alcuni grossi limiti: la rimessione del controllo di costituzionalità all’organo legislativo, se da un lato trovava giustificazione nel fatto che poteva coinvolgere valutazioni e giudizi di stretto ordine politico, dall’altro presentava scarse garanzie per la tutela dei diritti individuali, in quanto si trattava del medesimo organo che aveva provveduto all’approvazione della norma che si assumeva contrastare con le disposizioni costituzionali. L’accresciuta sensibilità di tutte le forze politiche verso un sistema di garanzie individuali ha indotto il Legislatore del 2002 ad accogliere quindi l’istanza di trasferimento di tale importante competenza ad un organo terzo.

          Il Collegio Garante è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendano, per qualsiasi ragione, incompatibili a causa dell’esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza. In questo modo si è ovviato all’eventualità che - considerate le varie competenze attribuite a tale organo – i tre membri potessero essere incompatibili a giudicare su un determinato ricorso di loro pertinenza in un determinato procedimento, perché già a conoscenza dello stesso procedimento in quanto giudicanti su altro ricorso nell’ambito del medesimo.

          La durata del primo mandato è di quattro anni.

          I membri, scelti tra professori universitari in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con esperienza almeno ventennale nell’ambito del diritto, sono eletti dal Consiglio Grande e Generale, su designazione dell’Ufficio di Presidenza, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La cittadinanza sammarinese non costituisce carattere preclusivo all’eleggibilità.

          Il Collegio si rinnova per almeno un terzo ogni due anni a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno aggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L’estrazione a sorte avviene nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza alla presenza anche degli stessi membri del Collegio.

          I membri del Collegio non possono comunque ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente possono essere nuovamente eletti trascorsi quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati.

           Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, resta in carica per la durata di due anni.

         Come più sopra detto, al Collegio competono attribuzioni proprie di una Corte Costituzionale e più precisamente:

- verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle nome anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento di cui alla Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati;

- decide sull’ammissibilità dei referendum;

- decide sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali;

- esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.

          In merito alla verifica di legittimità costituzionale, il Legislatore sammarinese ha previsto che la stessa possa essere richiesta in via incidentale, e cioè – come avviene normalmente negli altri ordinamenti, possa essere sollevata nell’ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudice e delle parti in causa; ha previsto però che la stessa possa essere richiesta anche in via diretta – e questa è una possibilità particolare che non tutti gli ordinamenti contemplano – da almeno 20 membri del Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato, da almeno 5 Giunte di Castello o anche da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l,5% del Corpo Elettorale.

          Il ricorso in via diretta deve essere presentato entro il termine perentorio di 45 giorni correnti dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge di cui si richiede la verifica di legittimità costituzionale.

          Accanto alle funzioni “costituzionali”, con la norma transitoria della Dichiarazione dei Diritti - introdotta dall’articolo 9 della Legge di revisione costituzionale n.36/2002 - sono state assegnate al Collegio Garante in composizione monocratica attribuzioni giurisdizionali un tempo affidate al Consiglio dei XII e al Consiglio Grande e Generale: in particolare la decisione sui conflitti di giurisdizione, sulla astensione e ricusazione dei magistrati, il giudizio, su ricorso delle parti interessate, in caso di difformità delle sentenze in primo e secondo grado civili e amministrative, nonché i ricorsi per revisione delle sentenze penali e i per querela nullitatis e restitutio in integrum rimedi straordinari avverso sentenze civili passate in giudicato.

          Tali funzioni, con Ordinamento Giudiziario approvato nel 2003 (Legge Costituzionale n.144/2003 e Legge Qualificata n.145/2003), sono state in gran parte assegnate a Giudici ad hoc – e cioè al Giudice di terza istanza in materia penale, al Giudice di terza istanza in materia civile e amministrativa, al Giudice per i rimedi straordinari in materia penale e al Giudice per i rimedi straordinari in materia civile.

          La Legge Costituzionale n.144/2003 ha inoltre attribuito al Collegio Garante la competenza a decidere sulle astensioni e le ricusazioni di Giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per la responsabilità Civile dei Magistrati, nonché la competenza per l’azione di sindacato dei magistrati. Con la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 la competenza a decidere sui procedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati è stata assegnata al Consiglio Giudiziario; il Collegio è chiamato a decidere, in composizione collegiale, sull'impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare e della sentenza definitiva del Consiglio Giudiziario.

         Il Collegio esercita tutte le sue funzioni a mente della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 che ne regolamenta l’organizzazione, le incompatibilità, le forme dei ricorsi e dei procedimenti, gli effetti delle decisioni. Con proprio regolamento (Regolamento del Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1), adottato a mente dell’articolo 38 della suddetta legge il Collegio ha disciplinato nel dettaglio le procedure avanti allo stesso organo.

         La Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67 disciplina il regime delle responsabilità del Collegio.

         Il Collegio Garante ha sede a Palazzo Pubblico; le udienze pubbliche si svolgono nell’Aula del Consiglio Grande e Generale.

         Il Collegio Garante si è insediato il 31 ottobre 2003 con solenne cerimonia a Palazzo Pubblico avanti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e alle maggiori cariche istituzionali dello Stato.



 
 

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