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Il Collegio Garante è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti.
I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendano, per qualsiasi ragione, incompatibili a causa dellesercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza. In questo modo si è ovviato alleventualità che - considerate le varie competenze attribuite a tale organo i tre membri potessero essere incompatibili a giudicare su un determinato ricorso di loro pertinenza in un determinato procedimento, perché già a conoscenza dello stesso procedimento in quanto giudicanti su altro ricorso nellambito del medesimo. La durata del primo mandato è di quattro anni.
I membri, scelti tra professori universitari in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con esperienza almeno ventennale nellambito del diritto, sono eletti dal Consiglio Grande e Generale, su designazione dellUfficio di Presidenza, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La cittadinanza sammarinese non costituisce carattere preclusivo alleleggibilità.
Il Collegio si rinnova per almeno un terzo ogni due anni a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno aggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. Lestrazione a sorte avviene nellambito dellUfficio di Presidenza alla presenza anche degli stessi membri del Collegio.
I membri del Collegio non possono comunque ricoprire lincarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente possono essere nuovamente eletti trascorsi quattro anni dalla scadenza dellultimo mandato.
I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, resta in carica per la durata di due anni.